Differenza tra molestie e violenza

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C’è differenza tra molestie e violenza? In questo articolo Fisioterapiadonna.it analizza la legge, fornendo spunti precisi per capire se esiste una differenza tra i due termini. Conoscere la legge e i limiti è importante ed è una forma di autotutela.

Differenza tra molestie e violenza, ne parliamo con Fisioterapiadonna.it

La discussione sull’argomento molestie, violenza è venuta prepotentemente alla ribalta, con il caso della giornalista che veniva palpeggiata da un tifoso. Non è un caso che questo episodio abbia fatto clamore. Un gesto che nasconde un dato ben più allarmante. L’Istat riporta infatti che: “negli ultimi 5 anni il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l’11,3% delle donne dai 16 ai 70 anni.” Non è un caso che il 25 novembre sia la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E se pensiamo che stata istituita nel 1999 dall’assemblea delle nazioni unite, possiamo capire la portata del problema. Che differenza potrebbe esserci tra Molestie e violenza? Per stabilirlo con certezza dobbiamo analizzare i termini:

  • Molestia

Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale. Le molestie possono essere di vario tipo.

  • Molestia sessuale

L’atto di infastidire con comportamenti, parole o atti indesiderati a sfondo sessuale. La molestia sessuale coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.

N.B. Nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo e insistito si passa a toccamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si potrebbe realizzare il tentativo di atto sessuale.

Numeri da capogiro

Differenza tra molestie e violenza

Dall’ultimo rapporto Istat (febbraio 2018) risulta che il 43,6% delle donne tra i 14 e i 65 anni nel corso della loro vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale (contro il 18,8% degli uomini). Gli autori delle molestie sessuali sono in prevalenza uomini: lo sono per il 97% delle vittime donne e per l’85,4% delle vittime uomini. Nel 60% dei casi le molestie sono perpetrate da estranei o da persone che si conoscono solo di vista. Le molestie verbali sono la forma più diffusa, seguite poi dalle molestie con contatto fisico (carezze o baci contro la volontà).

Dove si verificano con maggior frequenza:

  • Donne: sui mezzi di trasporto pubblici
  • Uomini: nei locali come pub, discoteche e bar.

Come si pone l ‘Europa?

La Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013, all’art. 40 prevede che gli Stati adottino:

  • «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali».

Come si è adeguata l’Italia?

Come si è adeguata l’Italia?

Con la legge n. 119/2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, c.d. legge sul femminicidio, il Legislatore ha introdotto una serie di importanti misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di «genere» e adeguare l’ordinamento alla Convenzione di Instanbul (es. nuovo art. 384 bis c.p.p.: la polizia giudiziaria può disporre l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare). 

Non è stata introdotta una autonoma fattispecie di molestia sessuale

Ancora oggi non esiste un autonomo reato di molestia sessuale, creando di fatto un grave vuoto normativo. Il codice penale, all’art. 660, contempla il reato di Molestia o Disturbo alle persone, il quale sancisce che «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a € 516».

Violenza sessuale e molestia a confronto

La Cassazione (sent. n. 7369/2006) ha ritenuto che il toccamento dei glutei va considerato violenza sessuale e non molestia, atteso che nel reato di violenza la condotta sanzionata (cioè gli atti sessuali) comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della vittima. Più di recente (sent. n. 35473/2016) la Suprema Corte ha affermato che la ‘pacca sul sedere’ può integrare il reato di violenza sessuale solo nel caso in cui la mano sia rimasta appoggiata «per un apprezzabile lasso di tempo, perché è il criterio cronologico a differenziare la molestia dal mero «sfioramento accidentale».

Le campagne contro e pro molestie sessuali

Le campagne contro e pro molestie sessuali

  • #MeToo, la campagna contro le molestie sessuali diventa virale. Lanciata dall’attrice Alyssa Milano su Twitter, in poche ore è stata condivisa da quasi mezzo milione di utenti. Un invito alle donne a non tacere sugli abusi subiti: “non si tratta di un raro episodio. È una cultura malata. Uomini come Harvey Weinstein si trovano a ogni angolo”. Ma la controparte maschile fa mea culpa e in rete esplode l’hashtag #ihave, per confessare gli abusi commessi. Catherine Deneuve contro #MeToo: “Difendiamo la libertà di importunarci, indispensabile alla libertà sessuale”. 

50 sfumature di grigio

Esiste una zona grigia, ossia il confine tra la seduzione e la sopraffazione. Il momento prima del “sì” o prima del “no”. Il “Sì” non sempre è un verso “sì”: esiste un momento interiore in cui “sì” può diventare “no”. Oggi l’uomo è spaventato dal fatto di essere additato come molestatore, la donna si sente aggredita anche solo da uno sguardo eccessivamente penetrante. Ma allora è proprio la fine del meraviglioso gioco del corteggiamento? La seduzione dovrebbe essere sempre quella voluta, sperata nella reciproca e assoluta libertà di piacersi o non piacersi per un attimo o per sempre.

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