Bacio sulla guancia e succhiotto sono considerati atti sessuali?

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Quando si parla dei primi approcci sessuali nei ragazzi è lecito chiedersi se, bacio sulla guancia e succhiotto sono considerati atti sessuali? La linea di demarcazione è sottile ma con l’aiuto della legge diventa più chiaro.

Bacio sulla guancia e succhiotto sono considerati atti sessuali? Ne parliamo con Fisioterapiadonna.it!

Parlando di bacio sulla guancia o succhiotto è normale pensare alle prime esperienze dei ragazzi che, oggi, sempre più precocemente, si confrontano con situazioni che richiedono il loro consenso. Da quanti anni si può parlare di consenso? L’età del consenso è chiamata, in diritto, l’età in cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti e gli atti sessuali. È bene fare una netta distinzione.

L’età del consenso NON va confusa con la maggiore età! 

Bacio sulla guancia e succhiotto sono considerati atti sessuali?

In Italia l’età del consenso (14 anni) non si identifica con la maggiore età (18 anni) ed è identica sia per i maschi sia per le femmine, tanto per i rapporti eterosessuali quanto per i rapporti omosessuali. La media mondiale di tale età è di 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l’alto di 19. In alcuni Paesi il concetto di «età del consenso» è assente; a volte può variare a seconda che si parli di rapporti eterosessuali oppure omosessuali.

secondari.

Una linea di demarcazione netta!

L’art. 609 quater del codice penale Italiano, commina una pena identica a quella prevista per la violenza sessuale, se gli atti sessuali sono compiuti con persona minore di anni:

  • 14, età del consenso.
  • 13, non punibilità se tra i due partner non ci sono più di 3 anni di differenza.
  • 16, se il colpevole è ascendente, genitore o convivente, tutore o persona cui il minore è affidato.
La verifica dell’età del partner spetta al partner eventualmente maggiorenne.

Il codice penale in merito a questo è preciso. L’Art. 602-quater del codice penale, riferendosi all’ignoranza dell’età della persona offesa riporta:

  • Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
L’art. 609 sexies
  • É inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l’intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti (corruzione di minorenne, art. 609 quinquies c.p.).

Gli atti sessuali

Gli atti sessuali

La nuova normativa (legge n. 66/1996) non distingue più tra gli atti di maggiore gravità, puniti con l’incriminazione di «violenza carnale», e quelli di minore gravità, puniti con l’incriminazione di «atti di libidine violenta». Oggi la nozione di «atti sessuali» è la risultante della somma dei concetti di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine», per cui essa ricomprende tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente (con invasione della sfera sessuale della vittima).

Art. 609 bis c.p.: Violenza Sessuale

  • Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (comma 1).
  • Rientra nella fattispecie descritta anche l’indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica di questo o traendolo in inganno (comma 2).

Nei procedimenti per i reati di violenza sessuale NON sono quindi ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della vittima, a meno che non siano necessarie alla ricostruzione del fatto. I reati di violenza sessuale, per rispettare e tutelare la riservatezza della vittima, sono procedibili a querela di parte (art. 609 septies c.p.). In alcuni casi (comma 3) la procedibilità è d’ufficio (ad es. se la vittima non ha compiuto gli anni 18). Inoltre è bene sapere che la querela può essere proposta entro 6 mesi ed è irrevocabile.

N.B.

La condanna per violenza sessuale non scatta soltanto se il partner ha detto «NO» al rapporto sin dall’inizio, ma anche se il rifiuto arriva durante il rapporto stesso perché «il consenso agli atti sessuali deve permanere per tutta la durata del rapporto senza soluzione di continuità»

Non si scherza con la legge!

Non si scherza con la legge!

Sono previste pene maggiori (6-12 anni) se l’atto è commesso:

  • Nei confronti di persona infraquattordicenne;
  • con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;
  • da persona travisata o che simuli qualità di pubblico ufficiale;
  • su persona sottoposta a limitazione della libertà personale;
  • su infradiciottenne da ascendente, genitore o tutore;
  • su donna in stato di gravidanza, coniuge o persona legata da relazione affettiva.
  • Art. 609 ter c.p. Reclusione da 7 a 14 anni se l’atto è commesso su minore di anni 10.

Cose importanti da sapere

  • Il delitto di violenza sessuale è configurabile sia nei casi in cui avvenga un contatto fisico diretto, tra soggetto attivo e soggetto passivo; sia quando il soggetto attivo costringe soggetti passivi a compiere atti di autoerotismo ovvero a compiere o subire atti sessuali tra loro, anche a distanza (rete internet, telefonica ecc.).
  • Masturbazione senza contatto fisico: è violenza sessuale. Il contatto fisico con la vittima non è requisito necessario ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale. Il reato sussiste ugualmente quando l’autore della condotta prova soddisfacimento sessuale.

Zone erogene e zone genitali 

Zone erogene e zone genitali 

Se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti sessuali e questa rifiuta anche solo implicitamente si configura il reato di violenza sessuale. N.B. gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale puniscono qualsiasi limitazione dell’autodeterminazione sessuale della persona offesa. La giurisprudenza della Cassazione, in riferimento al sesso non si limita, infatti, alle «zone genitali», ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza medica, sociologica, psicologica e antropologica «zone erogene», tali cioè da essere «sintomatiche di un istinto sessuale».

Atti sessuali, il bacio sulla guancia

Secondo una parte della giurisprudenza anche il bacio sulla guancia, allorché sia «tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo per la sua rapidità e insidiosità», configura il reato di violenza sessuale nella sua forma tentata (Cass. n. 13940 del 07.04.2016), o addirittura consumata (Cass. n. 44480 del 26.09.2012). Per altra parte della giurisprudenza, invece, il fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna

interferenza nella sfera sessuale della vittima, configura un’ipotesi di «violenza privata», punita dall’art. 610 c.p. (Cass. n. 18679 del 19.11.2015)

Atti sessuali, il Succhiotto

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, il «succhiotto», consistente in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell’epidermide o da un bacio molto aggressivo, ha natura di «atto sessuale», in quanto provocato da un’attività prolungata delle labbra sul corpo altrui, che, per la relativa durata e intensità, è espressione di carica erotica (Cassazione, sentenza n. 47265 del 08.09.2016).

Conclusione

Conclusione

Possiamo quindi concludere che il Bacio sulla guancia e succhiotto sono considerati atti sessuali? Si senza ombra di dubbio.

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